La nostra Storia

CENNI STORICI SULL'ORDINE


Alla fine della II guerra mondiale, l'Assemblea Costituente, con DLCPS n. 233 del 13 settembre 1946, ricostituisce gli Ordini delle Professioni Sanitarie. Con DPR n. 221 del 5 aprile 1950 viene adottato il Regolamento Esecutivo del DLCPS 233/46.
Nel 1985 entra in vigore il DPR 135/1980, che istituisce il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e, con la successiva Legge 409/1985, recepente la direttiva CEE 68/686 e 68/687, nasce l'Albo degli Odontoiatri.
L'Ordine dei Medici muta la sua denominazione giuridica divenendo ORDINE dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI.
Di conseguenza, dal 1985 presso l'Ordine sono istituiti due Albi professionali distinti; inoltre, in seno al Consiglio Direttivo dell'Ordine sono insediate due distinte Commissioni (Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri) che separatamente svolgono alcuni dei compiti istituzionali che precedentemente erano di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è Ente di Diritto Pubblico non economico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).
L’Ente Ordine
L'Ordine è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute. La natura di Ente Pubblico garantisce una tutela per il Cittadino: l'Ordine ha infatti il compito di verificare che gli Iscritti agli Albi siano in possesso dei titoli necessari allo svolgimento delle due professioni e che l’esercizio delle stesse avvenga secondo principi di correttezza e decoro.
È strutturato a livello provinciale.
È regolato secondo le leggi istitutive degli ordini professionali
Tutti i Medici e gli Odontoiatri sono obbligatoriamente iscritti ai relativi Albi per poter svolgere la professione.
Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio Provinciale, della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) e il Collegio dei Revisori dei Conti.
All’Albo dei Medici Chirurghi sono iscritti i laureati in Medicina e Chirurgia, all’Albo degli Odontoiatri sono iscritti i laureati in Odontoiatria e i laureati in Medicina e Chirurgia in possesso del titolo abilitante allo svolgimento della Odontoiatria (doppia iscrizione).


ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA di CUNEO

Elettori ed eletti sono soltanto i Medici e gli Odontoiatri regolarmente iscritti all’Albo provinciale.
Il Consiglio dell’Ordine di Cuneo è formato dai quindici consiglieri eletti per l’Albo dei Medici e dai due primi eletti nella Commissione Albo Odontoiatri.
La CAO è formata dai cinque consiglieri eletti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da due revisori eletti e un supplente ed è sotto la presidenza di un Revisore esterno (Presidente del Collegio dei Revisori) che sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che sia iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Nella seduta di insediamento il Consiglio provinciale elegge, fra i Consiglieri, il Presidente (rappresentante legale dell'Ordine), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Nella seduta di insediamento la Commissione Albo Odontoiatri elegge il Presidente
Funzioni dell’Ordine
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) ha, nel nostro Ordinamento, figura di Ente Pubblico, ovvero di Ente Sussidiario dello Stato, di natura non economica.
L’Ordine realizza una duplice tutela:
> quella dei Cittadini, cui garantisce che gli esercenti la professione siano in possesso dei requisiti previsti dada legge ed operino secondo le norme della deontologia;
> quella dei Medici nei confronti di comportamenti sleali da parte dei Colleghi e favorendo il miglioramento della qualità della professione.
Ai sensi di legge il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:
1. elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
2. conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri;
3. provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine;
4. cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi;
5. cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
6. cura la tenuta degli Albi professionali;
7. provvede alle iscrizioni agli Albi ed alle cancellazioni e ne effettua la revisione;
8. provvede alla trasmissione di copia degli Albi e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il consiglio dell'Ordine e agli altri organi istituzionali;
9. designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli Enti e nelle Commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti;
10. vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
11. esercita il potere disciplinare nei confronti degli Iscritti agli Albi


Struttura organizzativa e dotazione organica dell’Ente


A) Il Consiglio dell’Ordine è presieduto dal Presidente, che è il Legale Rappresentante dell’Ordine;
Il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere sono eletti dal Consiglio;
B) La Commissione Medica, composta da 15 eletti iscritti all’Albo Medici, e la Commissione Odontoiatri, composta da 5 eletti iscritti all’Albo Odontoiatri, sono istituite come disposto dal DLCPS 233/46, dal DPR 221/50 e dalla L. 409/85 ed esercitano il potere disciplinare sugli iscritti ai relativi Albi.
C) Le Commissioni interne: nominate dal Consiglio, hanno ruolo di supporto alle attività strategiche dell’Ente, svolgendo attività consultiva, di ricerca, di studio, di interazione e coordinamento con altri Enti, Strutture e col Territorio
D) Il Collegio dei Revisori dei Conti, opera quale organo collegiale di verifica del bilancio di previsione e consuntivo e della corretta amministrazione economica dell’Ente, redigendo per l’Assemblea degli Iscritti apposita relazione.
E) L’Ufficio di Segreteria, con dotazione organica di quattro dipendenti, due a tempo pieno e due a tempo parziale
F) L’Assemblea degli iscritti è l’organo rappresentativo degli Iscritti agli albi professionali. Si riunisce annualmente in sede ordinaria per l’approvazione dei bilanci.