Cos'è l'Ordine

MISSION

La professione di Medico-Chirurgo e la professione di Odontoiatra rientrano tra le professioni intellettuali c.d. “protette” per le quali la Legge richiede la specifica abilitazione¹ dello Stato e l’iscrizione in uno specifico Albo.

L’esercizio professionale è sottoposto a precise condizioni, per la rilevanza sociale e la specificità delle competenze necessarie, che lo Stato vuole garantire ai Cittadini nell’ambito della “pubblica necessità”.
               L’Ordine professionale,  costituito pertanto con legge dello Stato, si configura come “Ente con l’attribuzione di specifiche competenze”, espressione di una potestà amministrativa pubblica per il conseguimento di fini che sono voluti per garantire:

  • la tutela della salute dei Cittadini in virtù del corretto esercizio della professione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti voluti dalla legge;
  • il controllo della correttezza comportamentale del professionista nei confronti dei Cittadini e dei Colleghi, a tutela del decoro della professione.

L’iscrizione all’Albo costituisce dunque requisito “ineludibile” per l’esercizio della professione, una volta conseguita la laurea e l’abilitazione¹, fatti salvi il possesso degli altri requisiti amministrativi.
               La mancata iscrizione vieta l’esercizio della professione e diventa ipso facto esercizio abusivo.

L’iscrizione all’Albo assume la natura giuridica di accertamento costitutivo erga omnes, con cui si acquisisce e si perfeziona la qualifica professionale di medico chirurgo e/o odontoiatra.

In tal modo si attua la conferma e la tutela delle competenze tecniche e scientifiche garantite dallo Stato col rilascio del diploma di laurea e di abilitazione¹.

L’abilitazione¹ all’esercizio professionale e l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi o all’Albo degli Odontoiatri legittimano il Medico/l’Odontoiatra ad esercitare la propria attività in tutte le specifiche branche, tranne quelle per le quali la normativa vigente prescriva il possesso del relativo diploma di specializzazione, ossia: l’Anestesiologia e Rianimazione; la Radiologia diagnostica; la Radioterapia; la Medicina Nucleare; l’Esercizio delle Funzioni di “Medico Competente” ai sensi del D.Lgs. 626/1994 in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; l’Esercizio Professionale dell’Attività di Psicoterapia.

ITER NORMATIVO

Alla fine della II guerra mondiale, l'Assemblea Costituente, con DLCPS n. 233 del 13 settembre 1946, ricostituisce gli Ordini delle Professioni Sanitarie.

Con DPR n. 221 del 5 aprile 1950 viene adottato il Regolamento Esecutivo del DLCPS 233/46.

Nel 1985 entra in vigore il DPR 135/1980, che istituisce il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e, con la successiva Legge 409/1985, recepente la direttiva CEE 68/686 e 68/687, nasce l'Albo degli Odontoiatri.

L'Ordine dei Medici muta la sua denominazione giuridica divenendo ORDINE dei MEDICI CHIRURGHI e degli ODONTOIATRI.

Di conseguenza, dal 1985 presso l'Ordine sono istituiti due Albi professionali distinti. Inoltre, in seno al Consiglio Direttivo dell'Ordine sono insediate due distinte Commissioni (Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri) che separatamente svolgono alcuni dei compiti istituzionali che precedentemente erano di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

La Legge 11 gennaio 2018, n. 3, detta le disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è Ente di Diritto Pubblico non economico, ha ruolo di ente sussidiario dello Stato nella tutela della salute dei cittadini, è dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, è posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute ed è coordinato nelle sue attività istituzionali dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri).

All’Albo dei Medici Chirurghi sono iscritti i laureati in Medicina e Chirurgia, all’Albo degli Odontoiatri sono iscritti i laureati in Odontoiatria e i laureati in Medicina e Chirurgia in possesso del titolo abilitante allo svolgimento della Odontoiatria (doppia iscrizione).

Gli iscritti agli Albi ogni quattro anni sono chiamati a votare per il rinnovo del Consiglio Provinciale, della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) e del Collegio dei Revisori dei Conti.

OMCeO CUNEO: organizzazione e funzioni

Il Consiglio dell’Ordine di Cuneo è formato dai quindici consiglieri eletti per l’Albo dei Medici e dai due primi eletti nella Commissione Albo Odontoiatri (CAO).

Nella seduta di insediamento il Consiglio provinciale elegge, fra i Consiglieri, il Presidente (rappresentante legale dell'Ordine), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nella seduta di insediamento la Commissione Albo Odontoiatri elegge il Presidente CAO.

La Commissione Medica (Commissione Albo Medici – CAM), composta da 15 eletti iscritti all’Albo Medici, e la Commissione Odontoiatri (Commissione Albo Odontoiatri – CAO), composta da 5 eletti iscritti all’Albo Odontoiatri, esercitano il potere disciplinare sugli Iscritti ai relativi Albi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da due revisori eletti e un supplente ed è sotto la presidenza di un Revisore esterno (Presidente del Collegio dei Revisori) che sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che sia iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Il Collegio dei Revisori opera quale organo collegiale di verifica del bilancio di previsione e consuntivo e della corretta amministrazione economica dell’Ente, redigendo per l’Assemblea degli Iscritti apposita relazione.

Le Commissioni interne, nominate dal Consiglio, hanno ruolo di supporto alle attività strategiche dell’Ente, svolgendo attività consultiva, di ricerca, di studio, di interazione e coordinamento con altri Enti, Strutture e col Territorio

L’Ufficio di Segreteria, con dotazione organica di quattro dipendenti

L’Assemblea degli iscritti è l’organo rappresentativo degli Iscritti agli albi professionali. Si riunisce annualmente in sede ordinaria per l’approvazione dei bilanci.

L’Ordine esercita le seguenti attribuzioni:

1. elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

2. conferisce eventuali incarichi ai Consiglieri;

3. provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine;

4. cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e consuntivi;

5. cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

6. cura la tenuta degli Albi professionali;

7. provvede alle iscrizioni agli Albi ed alle cancellazioni e ne effettua la revisione;

8. provvede alla trasmissione di copia degli Albi e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il consiglio dell'Ordine e agli altri organi istituzionali;

9. designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli Enti e nelle Commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti;

10. vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

11. esercita il potere disciplinare nei confronti degli Iscritti agli Albi

 

¹ Il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 ha abolito l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione medica decretando che I laureati in Medicina in possesso giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da "ritenersi abilitati alla professione".